Uomini
e trasporti: Mensile di informazione della Federtrasporti.
Contratti:
responsabile è il committente ma anche il suo rappresentante
Anche il dirigente
viene chiamato in causa per i contratti che violino la legge
In data 21 dicembre 1989 con Regolamento n. 4058
il consiglio della C.E.E. ha concluso che "la libera formazione
dei prezzi dei trasporti di merci su strada costituisce il regime
tariffario più adatto alla creazione di un mercato libero
dei trasporti… e che detto regime tariffario risponde alla
situazione concreta del settore interessato".
L'Europa, con decorrenza 1 gennaio 1990 aveva deciso che i prezzi
dei trasporti di merce su strada per conto terzi dovevano essere
concordati liberamente tra le parti, senza più fare ricorso
ad atti di imperio bensì attraverso un interscambio continuo
di informazioni fra Governi ed Organizzazioni professionali, Imprese
e Commissionari.
Sul Sole 24 ore di martedì 9 marzo 1993 è stato
pubblicato un commento al Decreto Legge n. 19 del 26 gennaio 1993
che aveva come premessa "il sistema delle tariffe obbligatorie
a forcella per l'autotrasporto ha fatto il suo tempo e va abolito.
A sostenerlo sono praticamente tutti i gruppi politici alla Camera."
Sono passati quindi tre anni dalla decisione della Comunità
Europea di abolire le tariffe a forcella ed ancora si discute
sul mancato adeguamento politico-normativo da parte dell'Italia.
Anzi, da un punto di vista normativo, il Legislatore ha ritenuto
opportuno inserire vari "inasprimenti" nella vecchia
normativa.
L'articolo 3 del citato D.L. n. 19 fornisce l'interpretazione
autentica del D.P.R. n. 56/78 ribadendo che "non è
ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda
l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto terzi a prezzi
o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite
dalla Legge 6 giugno 1974 n. 298 e successivi provvedimenti attuativi".
In attesa pertanto che lo Stato Italiano si conformi alla politica
dei prezzi e delle condizioni di trasporto adottati dalla Comunità
Europea vediamo che, dal lato giuridico, il problema contrattuale,
conseguente ai prezzi vincolati di cui sopra, appare nella sua
attualità ed in alcuni casi nella sua problematica attuazione.
In questi anni è accaduto spesso che la committenza abbia
cercato di adottare tipologie contrattuali che permettessero di
eludere le tariffe di legge ed è altrettanto vero che l'autotrasportatore,
nelle maggior parte dei casi nella veste di contraente debole,
si conformasse alle esigenze del mercato.
Appare pertanto ragionevole domandarsi alla stregua di quanto
sopra emerso, quali potrebbero essere le conseguenze che un contratto
in frode alla legge e/o contrario a norme imperative scaricherebbe
sulle parti contraenti.
In particolare, vorrei esaminare tale problematica da una particolare
prospettiva e cioè quella del dirigente d'azienda che si
appresta a contrattualizzare e poi sottoscrivere un contratto
con un vettore per conto della sua società committente.
Nulla questio se si tratta di un contratto di trasporto in regola
con la legge.
I dubbi e le incertezze incominciano a sorgere quando viene adottato
uno schema negoziale per conseguire un risultato vietato dalla
legge di guisa che il contratto stesso sia caratterizzato dalla
consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto
e la determinazione delle parti indirizzate alla elusione di una
norma imperativa. Si può eccepire la buona fede?! Secondo
la Dottrina e la Giurisprudenza "la buona fede in senso soggettivo
consiste nella persuasione di agire in conformità delle
regole di diritto, nella convinzione della legalità del
proprio comportamento del quale l'agente ignori l'antigiuridicità".
Pertanto tale stato intellettivo non può assistere colui
che abbia posto in essere un contratto dichiarato nullo perché
concluso in frode alla legge e per di più nella piena consapevolezza
dell'esistenza di fatti che ne comportano la nullità; né
ad escludere la mala fede dell'accipiens può giovare il
rilievo della mala fede del solvens alla prima associato nella
comune consapevolezza dei vizi che ne comportano la nullità
del negozio. Nell'ipotesi altresì di patti contrari alla
legge attinenti l'inserimento di tariffe inferiori a quelle della
Legge 298/74, tali patti sono colpiti da nullità in applicazione
degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. ove non si verifichi l'ipotesi
di cui all'art. 1339 cod. civ. cioè il fenomeno di inserzione
automatica di clausole con conservazione del negozio.
Si avrebbe, riassumendo, la possibilità da parte del vettore
di ripetere nei confronti della committenza quelle somme che indebitamente
non gli erano state concesse in sede contrattuale ma egualmente
per Legge.[.....]
per il testo completo contattare via E-Mail
(Uomini e trasporti,
mensile d'informazione della Federtrasporti)
Quanto pubblicato su questo sito non riveste carattere pubblicitario, vietato dagli artt. 17 e 18 del
Codice Deontologico Forense, ma puramente informativo ed estrinsecazione di attività professionale natt.it - http://www.natt.it/