Uomini e trasporti:
Mensile di informazione della Federtrasporti.

Contratti: responsabile è il committente ma anche il suo rappresentante

Anche il dirigente viene chiamato in causa per i contratti che violino la legge

In data 21 dicembre 1989 con Regolamento n. 4058 il consiglio della C.E.E. ha concluso che "la libera formazione dei prezzi dei trasporti di merci su strada costituisce il regime tariffario più adatto alla creazione di un mercato libero dei trasporti… e che detto regime tariffario risponde alla situazione concreta del settore interessato".
L'Europa, con decorrenza 1 gennaio 1990 aveva deciso che i prezzi dei trasporti di merce su strada per conto terzi dovevano essere concordati liberamente tra le parti, senza più fare ricorso ad atti di imperio bensì attraverso un interscambio continuo di informazioni fra Governi ed Organizzazioni professionali, Imprese e Commissionari.
Sul Sole 24 ore di martedì 9 marzo 1993 è stato pubblicato un commento al Decreto Legge n. 19 del 26 gennaio 1993 che aveva come premessa "il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto ha fatto il suo tempo e va abolito. A sostenerlo sono praticamente tutti i gruppi politici alla Camera." Sono passati quindi tre anni dalla decisione della Comunità Europea di abolire le tariffe a forcella ed ancora si discute sul mancato adeguamento politico-normativo da parte dell'Italia. Anzi, da un punto di vista normativo, il Legislatore ha ritenuto opportuno inserire vari "inasprimenti" nella vecchia normativa.
L'articolo 3 del citato D.L. n. 19 fornisce l'interpretazione autentica del D.P.R. n. 56/78 ribadendo che "non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite dalla Legge 6 giugno 1974 n. 298 e successivi provvedimenti attuativi".
In attesa pertanto che lo Stato Italiano si conformi alla politica dei prezzi e delle condizioni di trasporto adottati dalla Comunità Europea vediamo che, dal lato giuridico, il problema contrattuale, conseguente ai prezzi vincolati di cui sopra, appare nella sua attualità ed in alcuni casi nella sua problematica attuazione.
In questi anni è accaduto spesso che la committenza abbia cercato di adottare tipologie contrattuali che permettessero di eludere le tariffe di legge ed è altrettanto vero che l'autotrasportatore, nelle maggior parte dei casi nella veste di contraente debole, si conformasse alle esigenze del mercato.
Appare pertanto ragionevole domandarsi alla stregua di quanto sopra emerso, quali potrebbero essere le conseguenze che un contratto in frode alla legge e/o contrario a norme imperative scaricherebbe sulle parti contraenti.
In particolare, vorrei esaminare tale problematica da una particolare prospettiva e cioè quella del dirigente d'azienda che si appresta a contrattualizzare e poi sottoscrivere un contratto con un vettore per conto della sua società committente. Nulla questio se si tratta di un contratto di trasporto in regola con la legge.
I dubbi e le incertezze incominciano a sorgere quando viene adottato uno schema negoziale per conseguire un risultato vietato dalla legge di guisa che il contratto stesso sia caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione delle parti indirizzate alla elusione di una norma imperativa. Si può eccepire la buona fede?! Secondo la Dottrina e la Giurisprudenza "la buona fede in senso soggettivo consiste nella persuasione di agire in conformità delle regole di diritto, nella convinzione della legalità del proprio comportamento del quale l'agente ignori l'antigiuridicità".
Pertanto tale stato intellettivo non può assistere colui che abbia posto in essere un contratto dichiarato nullo perché concluso in frode alla legge e per di più nella piena consapevolezza dell'esistenza di fatti che ne comportano la nullità; né ad escludere la mala fede dell'accipiens può giovare il rilievo della mala fede del solvens alla prima associato nella comune consapevolezza dei vizi che ne comportano la nullità del negozio. Nell'ipotesi altresì di patti contrari alla legge attinenti l'inserimento di tariffe inferiori a quelle della Legge 298/74, tali patti sono colpiti da nullità in applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. ove non si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 1339 cod. civ. cioè il fenomeno di inserzione automatica di clausole con conservazione del negozio.
Si avrebbe, riassumendo, la possibilità da parte del vettore di ripetere nei confronti della committenza quelle somme che indebitamente non gli erano state concesse in sede contrattuale ma egualmente per Legge.[.....]

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(Uomini e trasporti, mensile d'informazione della Federtrasporti)

 

 

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