LA MERCANZIA
Rivista trimestrale di informazione della Camera di Commercio.

quali gli informatici, il trasporto via superficie, le telecomunicazioni, i servizi portuali, gli aerei specializzati, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nonché il turismo.
Per tutto ciò, il Trattato stabilisce una serie di principi generali che dovranno essere applicati:
il primo principio riguarda il trattamento nazionale, per cui il paese importatore dovrà riservare al fornitore straniero lo stesso trattamento offerto ai propri con-nazionali.
Il secondo principio riguarda la nazione più favorita in quanto i tre paesi concederanno un tratta-mento uguale a quello dato ad un'altra nazione non firmataria del trattato.
Il terzo principio riguarda la non obbligatorietà di residenza, infatti il fornitore di un servizio avrà la possibilità di operare in qualsiasi regione indipendente-mente dal suo domicilio fisso.
Sulla base di questi tre principi sono state poi disciplinate le attività sopra elencate.
3) Le basi per i movimenti di capitali. Per quanto attiene il te-ma degli Investimenti, il trattato offre una magnifica opportunità per aumentare sostanzialmente gli investimenti stranieri sia interni che esteri tramite alleanze strategiche, scambi tecnologici ed altre forme associative. I principi che regolano tale tema sono:
I) gli investitori stranieri beneficeranno di un trattamento non discriminante per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisto, l'espansione e l'amministrazione.
II) le parti estenderanno agli investitori nella regione i benefici che concedono agli altri paesi.
III) i governi non imporranno requisiti di compensazione che
  possono distorcere il libero commercio; ad esempio, gli investitori non verranno obbligati ad espor-tare quantitativi minimi o a pro-durre una determinata quantità di prodotti o acquistare beni in-terni.
IV) verrà garantita la libera convertibilità della moneta ed i trasferimenti all'estero ivi compresa la rimessa di utili e di dividendi.
V) i governi potranno espropriare gli investimenti realizzati sul territorio adducendo motivi fondati sulla pubblica utilità ma il pagamento della liquidazione dovrà essere fatto al valore di mercato del bene espropriato.
4) Disposizioni generali. Tutti i paesi si basano su norme e regolamentazioni tecniche di carattere obbligatorio, la loro finalità deve essere esclusivamente la protezione della vita e della salute umana, la sicurezza dell'ambiente e la salvaguardia dei consumatori. Per facilitare il commercio internazionale è importante rendere compatibili diversi regimi di normalizzazione per evitare che questi costituiscano barriere commerciali fraudolente.
Si è stabilito pertanto che a) le norme tecniche ed i metodi per determinare il loro compimento siano concordi con il principio di trattamento nazionale per evitare discriminazioni fra i prodotti originari delle parti; b) siano utilizzate delle norme internazionali come quadro di riferimento; c) si adottino tutte le misure necessarie per raggiungere la convergenza delle rispettive legislazioni; d) sia-no allineati i processi delle normative afferenti le precitate finalità; e) siano stabiliti specifici ambiti di cooperazione che prevedano meccanismi di consultazione e scambi di informazione al fine di verificare una corretta applicazione degli scopi prefissati in questo capitolo.
I temi trattati sono: le acquisizioni del settore pubblico; le pratiche sleali, operate eventualmente dai paesi firmatari; la salvaguardia temporanea di settori dell'economia, che potrebbero subire seri danni a seguito della liberalizzazione; la mobilità temporale delle persone nonché la salvaguardia dell'importante settore rappresentato dalla proprietà intellettuale. Vi sono altresì altre disposizioni che concernono la compatibilità del trattato N.A.F.T.A. con il trattato GATT in previsione anche della adesione di altri paesi.
5) Da ultimo vi è il Quadro Istituzionale che concerne l'amministrazione del trattato che ha richiesto una serie di meccanismi e procedure per garantirne il buon funzionamento prendendo altresì in considerazione meccanismi agili per la soluzione delle controversie il cui presupposto è la certezza che tutte le parti, sulla base dell'equità, abbiano la sicurezza giuridica e la neutralità del giudicato.
Il Trattato di Libero Commercio del Nord America condurrà alla creazione di un mercato di 360 milioni di consumatori e non sarà un mercato limitato ai tre «founders» ma sarà aperto a tutte le nazioni che vi vorranno aderire.
Una porta aperta anche all'Europa la quale sta già valutando quanto di nuovo oltre Oceano sta accadendo ed è pertanto corretto che le informazioni su questo grande mercato comincino già ad affluire verso tutti gli operatori economici per essere, anche loro, eventualmente, presenti in questa nuova realtà internazionale.

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