LA
MERCANZIA
Rivista trimestrale di informazione della Camera
di Commercio.
quali
gli informatici, il trasporto via superficie, le telecomunicazioni,
i servizi portuali, gli aerei specializzati, il commercio all'ingrosso
ed al dettaglio nonché il turismo.
Per tutto ciò, il Trattato stabilisce una serie di principi
generali che dovranno essere applicati:
il primo principio riguarda il trattamento nazionale, per cui
il paese importatore dovrà riservare al fornitore straniero
lo stesso trattamento offerto ai propri con-nazionali.
Il secondo principio riguarda la nazione più favorita
in quanto i tre paesi concederanno un tratta-mento uguale a
quello dato ad un'altra nazione non firmataria del trattato.
Il terzo principio riguarda la non obbligatorietà di
residenza, infatti il fornitore di un servizio avrà la
possibilità di operare in qualsiasi regione indipendente-mente
dal suo domicilio fisso.
Sulla base di questi tre principi sono state poi disciplinate
le attività sopra elencate.
3) Le basi per i movimenti di capitali. Per quanto attiene il
te-ma degli Investimenti, il trattato offre una magnifica opportunità
per aumentare sostanzialmente gli investimenti stranieri sia
interni che esteri tramite alleanze strategiche, scambi tecnologici
ed altre forme associative. I principi che regolano tale tema
sono:
I) gli investitori stranieri beneficeranno di un trattamento
non discriminante per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisto,
l'espansione e l'amministrazione.
II) le parti estenderanno agli investitori nella regione i benefici
che concedono agli altri paesi.
III) i governi non imporranno requisiti di compensazione che
possono distorcere il libero commercio; ad esempio, gli
investitori non verranno obbligati ad espor-tare quantitativi
minimi o a pro-durre una determinata quantità di prodotti
o acquistare beni in-terni.
IV) verrà garantita la libera convertibilità della
moneta ed i trasferimenti all'estero ivi compresa la rimessa
di utili e di dividendi.
V) i governi potranno espropriare gli investimenti realizzati
sul territorio adducendo motivi fondati sulla pubblica utilità
ma il pagamento della liquidazione dovrà essere fatto
al valore di mercato del bene espropriato.
4) Disposizioni generali. Tutti i paesi si basano su norme e
regolamentazioni tecniche di carattere obbligatorio, la loro
finalità deve essere esclusivamente la protezione della
vita e della salute umana, la sicurezza dell'ambiente e la salvaguardia
dei consumatori. Per facilitare il commercio internazionale
è importante rendere compatibili diversi regimi di normalizzazione
per evitare che questi costituiscano barriere commerciali fraudolente.
Si è stabilito pertanto che a) le norme tecniche ed i
metodi per determinare il loro compimento siano concordi con
il principio di trattamento nazionale per evitare discriminazioni
fra i prodotti originari delle parti; b) siano utilizzate delle
norme internazionali come quadro di riferimento; c) si adottino
tutte le misure necessarie per raggiungere la convergenza delle
rispettive legislazioni; d) sia-no allineati i processi delle
normative afferenti le precitate finalità; e) siano stabiliti
specifici ambiti di cooperazione che prevedano meccanismi di
consultazione e scambi di informazione al fine di verificare
una corretta applicazione degli scopi prefissati in questo capitolo.
I temi trattati sono: le acquisizioni del settore pubblico;
le pratiche sleali, operate eventualmente dai paesi firmatari;
la salvaguardia temporanea di settori dell'economia, che potrebbero
subire seri danni a seguito della liberalizzazione; la mobilità
temporale delle persone nonché la salvaguardia dell'importante
settore rappresentato dalla proprietà intellettuale.
Vi sono altresì altre disposizioni che concernono la
compatibilità del trattato N.A.F.T.A. con il trattato
GATT in previsione anche della adesione di altri paesi.
5) Da ultimo vi è il Quadro Istituzionale che concerne
l'amministrazione del trattato che ha richiesto una serie di
meccanismi e procedure per garantirne il buon funzionamento
prendendo altresì in considerazione meccanismi agili
per la soluzione delle controversie il cui presupposto è
la certezza che tutte le parti, sulla base dell'equità,
abbiano la sicurezza giuridica e la neutralità del giudicato.
Il Trattato di Libero Commercio del Nord America condurrà
alla creazione di un mercato di 360 milioni di consumatori e
non sarà un mercato limitato ai tre «founders»
ma sarà aperto a tutte le nazioni che vi vorranno aderire.
Una porta aperta anche all'Europa la quale sta già valutando
quanto di nuovo oltre Oceano sta accadendo ed è pertanto
corretto che le informazioni su questo grande mercato comincino
già ad affluire verso tutti gli operatori economici per
essere, anche loro, eventualmente, presenti in questa nuova
realtà internazionale.
Quanto pubblicato su questo sito non riveste carattere pubblicitario, vietato dagli artt. 17 e 18 del
Codice Deontologico Forense, ma puramente informativo ed estrinsecazione di attività professionale natt.it - http://www.natt.it/