LA
MERCANZIA
Rivista trimestrale di informazione della Camera
di Commercio.
globalmente
superare 1.000.000 di Ecu per iniziativa.
Per quanto riguarda la legislazione italiana ricordo la legge
29.07.1981 n. 394 che attiene facilitazioni per le aziende italiane
al fine di una penetrazione commerciale nei paesi extra Cee.
Si tratta di un fondo rotativo di 375 milioni costituito presso
il ' Mediocredito Centrale su cui vie-ne fatto gravare parte
del rischio connesso alla mancata realizza-i del programma finanziario.
Ed ancora, la legge 24 aprile 1990 n. 100 che prevede strumenti
a sostegno delle attività degli operatori nazionali per
intervenire in joínt venture con imprenditori esteri
attraverso al Simest S.p.A. quali: partecipazioni al capitale,
massimo 15%, del-le nuove imprese miste; finanzia-mento fino
al 70% della quota capitale di rischio; ammissione alla garanzia
assicurativa Sace; servizi di assistenza; interventi di coordinamento
con altri organismi e programmi sovranazionali.
Ed infine, ma non da ultimo, la legge regionale dell'Emilia
Romagna che prevede annualmente notevoli stanziamenti per favorire
la penetrazione di imprese nell'ambito della cooperazione internazionale.
Nel settore finanziario vi è una interessante linea di
credito di 40 milioni di dollari concessa dalla Banca di Roma
alla National Financera che permetterà agli esportatori
italiani e messicani una semplificazione nelle contrattazioni
commerciali, riguardanti la reperibilità delle fonti
di finanziamento con una sicurezza circa la disponibilità
finanziaria. Il tutto in armonia con la legge n. 227 del 1996
riguardante il credito per l'esportatore italiano. Pertanto
oltre ad una corposa e variegata legislazione pronta a supportare,
se conosciuta, l'imprenditore italiano che si vuole avvicinare
ad altre realtà economiche, ritengo possa essere altresì
utile un'informativa, sempre di carattere elementare, attinente
la legislazione messicana a fronte della quale si riscontra
un sempre crescente ed attuale interesse.
Quadro
giuridico dell'investimento straniero
La legge sugli investimenti stranieri consente di partecipare
al capitale sociale di qualsiasi società messicana; acquistare
tutti i generi attivi fissi; essere coinvolti in nuovi settori
d'attività economica o fabbricare nuove linee di prodotti;
aprire e gestire nuovi stabilimenti, espandere e ristrutturare
quelli già esistenti, ad eccezione di quelle attività
riservate e specificamente regolate.
Nella maggior parte delle attività economiche del paese,
l'investitore straniero può arrivare a possedere fino
al 100% delle azioni dell'impresa che costituisce in Messico.
Per un numero ristretto di attività questo principio
non viene applicato: tali attività rimangono a disposizione
dello Stato, di persone con nazionalità messicana o di
società aventi la clausola di esclusione degli stranieri
oppure sono riservate, per la presenza di limiti alla partecipazione
maggioritaria di capitale straniero.
Quando il valore totale dei fissi attivi della società
in questione non supera la cifra di 85 milioni di nuovi pesos
(circa 13.32 milioni di dollari) è necessaria l'autorizzazione
della Commissione Nazionale di Investimenti esteri (Cnie). L'autorizzazione
è altresìnecessaria quando un investitore straniero
desidera partecipare in modo maggioritario al capitale sociale
di imprese che svolgono una delle undici attività menzionate
nell'allegato del capitolo II.
La sollecitudine dell'approvazione della Cníe è
una pratica di risoluzione veloce.
In effetti, se tale organismo non risponde alla domanda presentata
entro 45 giorni lavorativi, il progetto dell'impresa può
considerarsi automaticamente approvato.
Il sistema fiscale
L'imposta applicabile agli utili d'impresa è del 34%.
Questa tassa risulta vantaggiosa, in quanto è inferiore
a quella degli Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito e
Giappone; è inferiore, inoltre, a quella di alcune nazioni
in via di sviluppo che svolgono un ruolo importante nell'attirare
gli investimenti stranieri (Filippine ed Indonesia).
Le imprese che si dedicano a sviluppare attività di prestazione
di servizi per l'agricoltura, l'allevamento, la silvicoltura
e la pesca sono esenti dal pagamento di questa imposta ogni
qualvolta reinvestano i propri utili.
Esiste un'imposta del 1,8% sul valore netto degli attivi fissi
d'impresa, applicabile solo nel caso in cui il suo ammontare
superi il valore relativo agli utili effettivi; in tal caso
si paga la differenza corrispondente.
Questa tassa è obbligatoria sol-tanto dopo il terzo anno
di operazioni. Inoltre, le società con perdite in un
qualsiasi periodo possono ridurre la loro tassa sugli attivi,
considerando le imposte sul reddito pagate durante i tre anni
precedenti, oppure sottraen
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