LA MERCANZIA
Rivista trimestrale di informazione della Camera di Commercio.

globalmente superare 1.000.000 di Ecu per iniziativa.
Per quanto riguarda la legislazione italiana ricordo la legge 29.07.1981 n. 394 che attiene facilitazioni per le aziende italiane al fine di una penetrazione commerciale nei paesi extra Cee. Si tratta di un fondo rotativo di 375 milioni costituito presso il ' Mediocredito Centrale su cui vie-ne fatto gravare parte del rischio connesso alla mancata realizza-i del programma finanziario.
Ed ancora, la legge 24 aprile 1990 n. 100 che prevede strumenti a sostegno delle attività degli operatori nazionali per intervenire in joínt venture con imprenditori esteri attraverso al Simest S.p.A. quali: partecipazioni al capitale, massimo 15%, del-le nuove imprese miste; finanzia-mento fino al 70% della quota capitale di rischio; ammissione alla garanzia assicurativa Sace; servizi di assistenza; interventi di coordinamento con altri organismi e programmi sovranazionali.
Ed infine, ma non da ultimo, la legge regionale dell'Emilia Romagna che prevede annualmente notevoli stanziamenti per favorire la penetrazione di imprese nell'ambito della cooperazione internazionale.
Nel settore finanziario vi è una interessante linea di credito di 40 milioni di dollari concessa dalla Banca di Roma alla National Financera che permetterà agli esportatori italiani e messicani una semplificazione nelle contrattazioni commerciali, riguardanti la reperibilità delle fonti di finanziamento con una sicurezza circa la disponibilità finanziaria. Il tutto in armonia con la legge n. 227 del 1996 riguardante il credito per l'esportatore italiano.  Pertanto oltre ad una corposa e variegata legislazione pronta a supportare, se conosciuta, l'imprenditore italiano che si vuole avvicinare ad altre realtà economiche, ritengo possa essere altresì utile un'informativa, sempre di carattere elementare, attinente la legislazione messicana a fronte della quale si riscontra un sempre crescente ed attuale interesse.

Quadro giuridico dell'investimento straniero
La legge sugli investimenti stranieri consente di partecipare al capitale sociale di qualsiasi società messicana; acquistare tutti i generi attivi fissi; essere coinvolti in nuovi settori d'attività economica o fabbricare nuove linee di prodotti; aprire e gestire nuovi stabilimenti, espandere e ristrutturare quelli già esistenti, ad eccezione di quelle attività riservate e specificamente regolate.
Nella maggior parte delle attività economiche del paese, l'investitore straniero può arrivare a possedere fino al 100% delle azioni dell'impresa che costituisce in Messico.
Per un numero ristretto di attività questo principio non viene applicato: tali attività rimangono a disposizione dello Stato, di persone con nazionalità messicana o di società aventi la clausola di esclusione degli stranieri oppure sono riservate, per la presenza di limiti alla partecipazione maggioritaria di capitale straniero.
Quando il valore totale dei fissi attivi della società in questione non supera la cifra di 85 milioni di nuovi pesos (circa 13.32 milioni di dollari) è necessaria l'autorizzazione della Commissione Nazionale di Investimenti esteri (Cnie). L'autorizzazione è altresìnecessaria quando un investitore straniero desidera partecipare in modo maggioritario al capitale sociale di imprese che svolgono una delle undici attività menzionate nell'allegato del capitolo II.
La sollecitudine dell'approvazione della Cníe è una pratica di risoluzione veloce.
In effetti, se tale organismo non risponde alla domanda presentata entro 45 giorni lavorativi, il progetto dell'impresa può considerarsi automaticamente approvato.
Il sistema fiscale
L'imposta applicabile agli utili d'impresa è del 34%. Questa tassa risulta vantaggiosa, in quanto è inferiore a quella degli Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito e Giappone; è inferiore, inoltre, a quella di alcune nazioni in via di sviluppo che svolgono un ruolo importante nell'attirare gli investimenti stranieri (Filippine ed Indonesia).
Le imprese che si dedicano a sviluppare attività di prestazione di servizi per l'agricoltura, l'allevamento, la silvicoltura e la pesca sono esenti dal pagamento di questa imposta ogni qualvolta reinvestano i propri utili.
Esiste un'imposta del 1,8% sul valore netto degli attivi fissi d'impresa, applicabile solo nel caso in cui il suo ammontare superi il valore relativo agli utili effettivi; in tal caso si paga la differenza corrispondente.
Questa tassa è obbligatoria sol-tanto dopo il terzo anno di operazioni. Inoltre, le società con perdite in un qualsiasi periodo possono ridurre la loro tassa sugli attivi, considerando le imposte sul reddito pagate durante i tre anni precedenti, oppure sottraen

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