UOMINI
E TRASPORTI Mensile di informazione della Federtrasporti.
Consorzi
e capacità professionale
di
Paolo Zavoli
I problemi e gli interrogativi sollevati dalla direttiva Cee sull'accesso
alla professione e dal decreto di attuazione emesso dal Ministro
dei Trasporti
La direttiva Cee n. 561 del 12 Novembre 1974 riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali indica i requisiti necessari
sia per le persone fisiche e sia per le imprese che desiderano
esercitare tale professione: a) essere onorabili; b) possedere
l'adeguata capacità finanziaria; c) soddisfare il requisito
della capacità professionale. Quindi coloro, persone fisiche
o giuridiche, che intendano iscriversi all'Albo debbono dimostra-re
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata direttiva.
Per l'attuazione della direttiva Cee n. 561/74 il Ministero dei
Trasporti ha emesso il decreto del 5/11/87 n. 508 ove, appunto
vengono regolati nel nostro ordinamento detti requisiti. Successivamente,
con circolare n. 128 del 1/9/88, il Ministero ha fornito una organica
spiegazione delle disposizioni contenute nel D.M. 508/87. In particolare
viene acclarato che le imprese individuali o societarie iscritte
alla data del 10/11/87 in via definitiva o in via provvisoria
ma titolari di autorizzazioni sono esentate dalla nuova normativa.
Ed ancora, sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei
requisiti della capacità finanzia-ria e professionale le
imprese che sino al 1° aprile 1987 erano titolari di autorizzazione;
ed altresí, le imprese che richiedono di continuare ad
essere iscritte ai sensi dell'art. 15 Legge 298/74.
Ma come dovranno regolarsi le imprese, in particolare i consorzi,
non esentati da tali obblighi? Per quanto attiene il requisito
della onorabilità non vi sono problemi interpretativi e,
comunque, per l'esatto accertamento, è stata emanata una
apposita circo-lare, la n. 1497 del 23/3/88, come, parimenti,
è avvenuto per il requisito della capacità finanzia-ria
con circolare del 23/2/88 prot. n. 835. Il problema sorge, invece,
esaminando il terzo requisito, cioè quello della capacità
professionale. E non tanto per cosa si debba intendere per capacità
professionale, requisito ben accertabile attraverso un apposi-
to esame, bensí per come debba essere disciplinata la concessione
di detto attestato.
Con decreto 28 Ottobre 1988, il Ministero dei Trasporti indica
tempi e modalità per poter ottenere l'attestato di idoneità
professionale per le ditte individuali e le imprese che intendono
accedere alla professione di trasportatore di merci su strada.
Per sostenere l'esame le perso-ne giuridiche debbono indicare
la persona fisica designata a dirigere l'attività di trasporto
per conto della società in maniera permanente, effettiva
ed esclusi-va; la ditta individuale, attraverso il suo titolare,
le società attraverso una persona fisica designata. Si
sostiene l'esame e se l'esaminando è ritenuto idoneo gli
viene rilasciato il certificato di professionalità.
Apparentemente nessun problema emerge da tale procedura, ma, se
la richiesta di certificazione proviene da una società
con-sortile, quali conseguenze giuridiche e pratiche possono verificarsi?
La società consortile prende corpo dal dettato di cui all'art.
2602 C.C.: "Con il contratto di consorzio più imprenditori
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento
di determinate fasi delle rispettive imprese".
Nel settore del trasporto merci su strada i consorzi sono sempre
stati oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore.
Più direttive Cee sono state rivolte all'incentivazione
di tale con-tratto fra trasportatori ed il nostro ordinamento
le ha recepite in moltissime leggi e, per citarne alcune delle
più significative, ricordiamo L. 298/74 e L. 404/85. Con
il D.M. 28/10/88 sembrerebbe che la domanda di un consorzio per
l'ammissione all'esame, teso al conseguimento del requisito di
capacità professionale, non possa essere presentata, e
quindi accolta, da un soggetto che è già possessore
in proprio
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