UOMINI
E TRASPORTI Mensile di informazione della Federtrasporti.
del certificato attestante la capacità professionale.
Più semplice-mente, un socio di un consorzio che è
ovviamente un imprenditore, e come tale possessore in proprio
di un certificato di professionalità, o in procinto di
ottenerlo, non può a nome e per conto del consorzio ottenere
un tale attestato. La conseguenza logica di tale postulato appare
la rinuncia da parte di un imprenditore, socio del consorzio,
alla iscrizione dell'impresa personale all'Albo; oppure, non
essendovi nessun socio del consorzio che rinuncia alla propria
individualità, il consorzio cessa di essere operativo.
E se il presidente di un consorzio si candida egualmente per
l'esame pur essendo titolare in proprio di un attestato di professionalità?
La Commissione non appare abbia l'obbligo nè di moti-vare
l'eventuale bocciatura nè di esporre il nominativo dei
non abilitati.
Il presidente de quo aspetterà, forse invano, qualche
mese prima di venire a conoscenza che il suo nome non è
inserito fra gli abilitati. In attesa di appurare quale sia
l'Organo amministrativo o giudiziario a cui rivolgersi per un
eventuale ricorso (ricordiamo, infatti, che la Commissione è
un Organo misto difficilmente inquadrabile amministrativamente
anche per accertare da chi dipenda gerarchicamente) il Consorzio,
frattanto, rimarrà inoperativo.
Una soluzione di ripiego, classica espressione di un'italiana
benevolenza verso il Legislatore di stratto, sarebbe quella
di delega-re alla direzione dell'attività di trasporto
un dipendente del consorzio. Ma se il consorzio non ha dipendenti?
Vorrà dire che ne assumerà uno appositamente.
Non sembra proprio questa una linea di condotta in sintonia
con le direttive comunitarie ma ammettiamo, per assurdo o per
necessità ex lege, che venga assunto un dipendente ad
hoc. La sua figura giuridica non sarà quella di un semplice
impiegato con mansioni di concetto ma di un vero e proprio dirigente:
le conseguenze ed i costi economici per l'azienda sono lapalissiani.
Continuando in questa carrellata di ipotesi nefaste, ammettiamo
che il neodirigente addetto all'attività del trasporto
del consorzio decida di andarsene ritenendo lo stipendio non
più congruo rispetto al suo "contributo aziendale".
Il consorzio senza di lui non potrà più operare
e cosí dovrà spegnere il motore ed a-spettare
sul piazzale un nuovo di-pendente abilitato.
Ma una soluzione, con l'aiuto di un'interpretazione più
autentica della ratio legislativa da parte del Ministero, si
potrebbe anche prospettare.
Se è vero che la volontà insita nella direttiva
Cee n. 561/74 e del D.M. 5.11.88 n. 508, è quella di
garantire ai terzi, cioé agli u-tenti, professionalità,
onorabilità e sicurezza economica da parte dell'azienda
distributrice di servizi, è altrettanto vero che un consorzio,
un'unione di imprenditori che singolarmente possiedono già
i requisiti di legge per svolgere la professione, non ha la
necessità di provare ulteriormente la propria professionalità,
essendo tale qualifica insita nel concetto di cui all'art. 2602
C.C.
Ritengo, cioé, che il consorzio, composto da imprenditori
tutti dotati dei requisiti di cui alla direttiva Cee n. 561/74,
non abbia la necessità di sostenere alcun esame per ottenere
l'attestato di capacità professionale. Mi auguro pertanto
che si possa giungere al riconoscimento della professionalità
per tutti i consorzi con un automatismo ex lege per il semplice
fatto che tale attestato di professionalità è
già presente nel momento in cui più imprenditori
si uniscono in un consorzio.
E non credo che questa aspettativa sia dettata da fatti contingenti,
bensí, ripeto, sia l'esatta interpretazione della volontà
del Legislatore espressa implicita-mente nella normativa sopra
citata ed esplicitamente dettata con la Legge 30 Marzo 1987
n. 132. Mentre, credo, che il D.M. n. 508 del 5/11/87 e successivi
decreti di attuazione contengano una la-cuna proprio nella disciplina
dei consorzi e delle cooperative.
La legge 30 Marzo 1987 n. 132 ha convertito, con modificazioni,
il decreto legge 6 Febbraio 1987 n. 16 recante disposizioni
urgenti in materia di autotrasporti.
Invero la legge de qua oltre ad istituire presso ciascun Albo
una sezione speciale per le cooperati-ve ed i consorzi (e questo
evento sarà oggetto di un'apposita riflessione nel prossimo
numero di questa rivista) stabilisce espressa-mente che: "i
requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della legge 298/74
(requisiti per l'iscrizione all'Albo) in quanto applicabili
al-le cooperative ed ai consorzi, si ritengono soddisfatti se
posseduti dalle imprese socie".
Nulla ritengo di aggiungere a commento in quanto i vocaboli
della legge sono di interpretazione univoca e dai quali si può
ben comprendere come sia di vitale importanza colmare le lacune
del D.M. 28 Ottobre 1988 affinché tutto il lavoro normativo
di questi ultimi anni non venga gettato tout-court alle ortiche.
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