UOMINI E TRASPORTI
Mensile di informazione della Federtrasporti.


del certificato attestante la capacità professionale. Più semplice-mente, un socio di un consorzio che è ovviamente un imprenditore, e come tale possessore in proprio di un certificato di professionalità, o in procinto di ottenerlo, non può a nome e per conto del consorzio ottenere un tale attestato. La conseguenza logica di tale postulato appare la rinuncia da parte di un imprenditore, socio del consorzio, alla iscrizione dell'impresa personale all'Albo; oppure, non essendovi nessun socio del consorzio che rinuncia alla propria individualità, il consorzio cessa di essere operativo.
E se il presidente di un consorzio si candida egualmente per l'esame pur essendo titolare in proprio di un attestato di professionalità? La Commissione non appare abbia l'obbligo nè di moti-vare l'eventuale bocciatura nè di esporre il nominativo dei non abilitati.
Il presidente de quo aspetterà, forse invano, qualche mese prima di venire a conoscenza che il suo nome non è inserito fra gli abilitati. In attesa di appurare quale sia l'Organo amministrativo o giudiziario a cui rivolgersi per un eventuale ricorso (ricordiamo, infatti, che la Commissione è un Organo misto difficilmente inquadrabile amministrativamente anche per accertare da chi dipenda gerarchicamente) il Consorzio, frattanto, rimarrà inoperativo.
Una soluzione di ripiego, classica espressione di un'italiana benevolenza verso il Legislatore di stratto, sarebbe quella di delega-re alla direzione dell'attività di trasporto un dipendente del consorzio. Ma se il consorzio non ha dipendenti? Vorrà dire che ne assumerà uno appositamente.
Non sembra proprio questa una linea di condotta in sintonia con le direttive comunitarie ma ammettiamo, per assurdo o per necessità ex lege, che venga assunto un dipendente ad hoc. La sua figura giuridica non sarà quella di un semplice impiegato con mansioni di concetto ma di un vero e proprio dirigente: le conseguenze ed i costi economici per l'azienda sono lapalissiani.
Continuando in questa carrellata di ipotesi nefaste, ammettiamo che il neodirigente addetto all'attività del trasporto del consorzio decida di andarsene ritenendo lo stipendio non più congruo rispetto al suo "contributo aziendale". Il consorzio senza di lui non potrà più operare e cosí dovrà spegnere il motore ed a-spettare sul piazzale un nuovo di-pendente abilitato.
Ma una soluzione, con l'aiuto di un'interpretazione più autentica della ratio legislativa da parte del Ministero, si potrebbe anche prospettare.
Se è vero che la volontà insita nella direttiva Cee n. 561/74 e del D.M. 5.11.88 n. 508, è quella di garantire ai terzi, cioé agli u-tenti, professionalità, onorabilità e sicurezza economica da parte dell'azienda distributrice di servizi, è altrettanto vero che un consorzio, un'unione di imprenditori che singolarmente possiedono già i requisiti di legge per svolgere la professione, non ha la necessità di provare ulteriormente la propria professionalità, essendo tale qualifica insita nel concetto di cui all'art. 2602 C.C.
Ritengo, cioé, che il consorzio, composto da imprenditori tutti dotati dei requisiti di cui alla direttiva Cee n. 561/74, non abbia la necessità di sostenere alcun esame per ottenere l'attestato di capacità professionale. Mi auguro pertanto che si possa giungere al riconoscimento della professionalità per tutti i consorzi con un automatismo ex lege per il semplice fatto che tale attestato di professionalità è già presente nel momento in cui più imprenditori si uniscono in un consorzio.
E non credo che questa aspettativa sia dettata da fatti contingenti, bensí, ripeto, sia l'esatta interpretazione della volontà del Legislatore espressa implicita-mente nella normativa sopra citata ed esplicitamente dettata con la Legge 30 Marzo 1987 n. 132. Mentre, credo, che il D.M. n. 508 del 5/11/87 e successivi decreti di attuazione contengano una la-cuna proprio nella disciplina dei consorzi e delle cooperative.
La legge 30 Marzo 1987 n. 132 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 6 Febbraio 1987 n. 16 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporti.
Invero la legge de qua oltre ad istituire presso ciascun Albo una sezione speciale per le cooperati-ve ed i consorzi (e questo evento sarà oggetto di un'apposita riflessione nel prossimo numero di questa rivista) stabilisce espressa-mente che: "i requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della legge 298/74 (requisiti per l'iscrizione all'Albo) in quanto applicabili al-le cooperative ed ai consorzi, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie".
Nulla ritengo di aggiungere a commento in quanto i vocaboli della legge sono di interpretazione univoca e dai quali si può ben comprendere come sia di vitale importanza colmare le lacune del D.M. 28 Ottobre 1988 affinché tutto il lavoro normativo di questi ultimi anni non venga gettato tout-court alle ortiche.

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