UOMINI E TRASPORTI
Mensile di informazione della Federtrasporti.


Non sono del parere che la problematica de qua sia da sottovalutare ciò nonostante, prima di decretare che a seguito della sentenza del Tribunale di Genova, si stia affermando, universalmente, la non applicabilità delle tariffe a forcella nel contratto di appalto, ritengo opportuno analizzare qua-li siano le motivazioni apportate da detto Tribunale a sostegno del-la "nuova tesi".
Dall'analisi della parte motiva della sentenza vediamo che il Tribunale di Genova poggia l'intero dispositivo sul presupposto che la tesi prospettata di non applicabilità delle tariffe di legge ai con-tratti d'appalto, sia confermata dall'insegnamento giurisprudenziale e cita, in proposito, quella che dovrebbe essere la sentenza cardine di tale principio e precisa-mente la sentenza n. 291957 della Suprema Corte; afferma in proposito il Tribunale di Genova "conclusione questa non solo di elementare ovvietà ma addirittura confermata dall'insegnamento giurisprudenziale (Cass. 16.7.57 n. 2919) in forza del quale le tariffe che hanno posto prezzi d'imperio per i trasportatori di cose per strada mediante automezzi, si riferiscono alle sole tariffe relative a quel contratto in forza del quale il vettore si obbliga, nei confronti dello speditore, a trasportare da un luogo all'altro del-le cose da quest'ultimo consegnata a tal fine, secondo le istruzioni all'uopo ricevute e concordate. Non si applicano invece quando il vettore abbia assunto su di sé ulteriori obbligazioni relative a prestazioni o servizi non previsti dal-le tabelle che hanno determinato i detti prezzi d'imperio per i tra-sporti su strada, pattuendo col mittente un compenso globale".
Ebbene, tale sentenza richiamata dal Tribunale di Genova enuncia sì il principio della distinzione fra appalto e trasporto e della non applicabilità nel primo contratto delle tariffe di legge ma con delle conseguenze opposte a quelle a cui perviene il Tribunale di Genova.
La sentenza della Cassazione 16 luglio 1957 n. 2919, Presidente Lorizio, Estensore Favara, sulla presunta violazione delle norme sui prezzi di trasporto di cui al D.M. 1 ° luglio 1944 e successive modifiche, dichiara: "le tariffe che hanno posto i prezzi d'imperio per i trasporti di cose su tratta mediante automezzi si riferivano alle sole tariffe relative al trasporto di cose e, cioè, a quel contratto in forza del quale il vettore si obbligava nei confronti dello spedizioniere o mittente a trasportare da un luogo all'altro le cose da quest'ultimo consegnata a tal fine, secondo le istruzioni all'uopo ricevute e concordate." E sin qui il dettato della Corte appare in sintonia con quello del Tribunale di Genova, senonché, prosegue, la Corte "qualora invece il vettore assuma su di sé ulteriori obbligazioni relative a prestazioni o servigi non previste dalle tabelle che hanno determinato i detti prezzi d'imperio per i trasporti su strada, pattuendo con il mittente un compenso globale, non possono dirsi violati i prezzi d'imperio qualora risulti che le parti (rispettati i prezzi d'imperio) convennero l'ulteriore compenso appunto in relazione alle maggiori e diverse prestazioni richieste ed effettuate ed ai servizi concordati e resi dal vettore".
Dalla lettura di detta motivazione mi sembra indubbio che la Corte distingua, invero, le due tipologie contrattuali negando l'applicazione delle tariffe di legge al contratto d'appalto, fermo restando che la parte attinente il servi-zio di trasporto, contenuta nel contratto d'appalto. debba rispettare i prezzi d'imperio. La Corte, poi, chiarisce tale importante principio concludendo: "ora, nella specie, la Corte di merito, ha con esauriente motivazione, ritenuto che il prezzo convenuto era desti-nato non solo a coprire il prezzo puro di trasporto ma anche quello relativo a tutte le operazioni di carico o scarico, le altre relative al rilascio del foglio di viaggio, e, inoltre, la maggior responsabilità che sul vettore veniva ad incombere per essersi esso assunto, a richiesta degli attuali ricorrente, anche la responsabilità e la qualità di mittente, secondo quanto era consentito dalle norme in vi-gore ... e la Corte ha anche ritenuto che l'ulteriore compenso così pattuito fra le parti attraverso il prezzo globale di trasporto era adeguatamente dovuto proprio dalla richiesta e dalla prestazione di tutti questi ulteriori non indifferenti servigi..."
Dalla lettura di quanto sopra ritengo che così come supportata la sentenza del Tribunale di Genova non dovrebbe superare il vaglio dell'eventuale impugnazione e, comunque, non appare una sentenza che possa avere un seguito in giurisprudenza, soprattutto con le ventilate conseguenze nefaste per l'autotrasporto.
Da ultimo segnalo che, a giudizio del Tribunale di Genova, gli accordi particolari di cui all'art. 13 del DM 18.11.82 non sono validi se non sottoscritti da tutti i soggetti legittimati ed indicati nell'art. 13 della L. 298/74. Nel corso di specie l'accordo dichiarato nullo era stato firmato solamente, da una parte, dal mittente e, dall'altra, dall'Anita, Fai e Fita.....

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