UOMINI
E TRASPORTI Mensile di informazione della Federtrasporti.
Non sono del parere che la problematica de qua sia da sottovalutare
ciò nonostante, prima di decretare che a seguito della
sentenza del Tribunale di Genova, si stia affermando, universalmente,
la non applicabilità delle tariffe a forcella nel contratto
di appalto, ritengo opportuno analizzare qua-li siano le motivazioni
apportate da detto Tribunale a sostegno del-la "nuova tesi".
Dall'analisi della parte motiva della sentenza vediamo che il
Tribunale di Genova poggia l'intero dispositivo sul presupposto
che la tesi prospettata di non applicabilità delle tariffe
di legge ai con-tratti d'appalto, sia confermata dall'insegnamento
giurisprudenziale e cita, in proposito, quella che dovrebbe
essere la sentenza cardine di tale principio e precisa-mente
la sentenza n. 291957 della Suprema Corte; afferma in proposito
il Tribunale di Genova "conclusione questa non solo di
elementare ovvietà ma addirittura confermata dall'insegnamento
giurisprudenziale (Cass. 16.7.57 n. 2919) in forza del quale
le tariffe che hanno posto prezzi d'imperio per i trasportatori
di cose per strada mediante automezzi, si riferiscono alle sole
tariffe relative a quel contratto in forza del quale il vettore
si obbliga, nei confronti dello speditore, a trasportare da
un luogo all'altro del-le cose da quest'ultimo consegnata a
tal fine, secondo le istruzioni all'uopo ricevute e concordate.
Non si applicano invece quando il vettore abbia assunto su di
sé ulteriori obbligazioni relative a prestazioni o servizi
non previsti dal-le tabelle che hanno determinato i detti prezzi
d'imperio per i tra-sporti su strada, pattuendo col mittente
un compenso globale".
Ebbene, tale sentenza richiamata dal Tribunale di Genova enuncia
sì il principio della distinzione fra appalto e trasporto
e della non applicabilità nel primo contratto delle tariffe
di legge ma con delle conseguenze opposte a quelle a cui perviene
il Tribunale di Genova.
La sentenza della Cassazione 16 luglio 1957 n. 2919, Presidente
Lorizio, Estensore Favara, sulla presunta violazione delle norme
sui prezzi di trasporto di cui al D.M. 1 ° luglio 1944 e
successive modifiche, dichiara: "le tariffe che hanno posto
i prezzi d'imperio per i trasporti di cose su tratta mediante
automezzi si riferivano alle sole tariffe relative al trasporto
di cose e, cioè, a quel contratto in forza del quale
il vettore si obbligava nei confronti dello spedizioniere o
mittente a trasportare da un luogo all'altro le cose da quest'ultimo
consegnata a tal fine, secondo le istruzioni all'uopo ricevute
e concordate." E sin qui il dettato della Corte appare
in sintonia con quello del Tribunale di Genova, senonché,
prosegue, la Corte "qualora invece il vettore assuma su
di sé ulteriori obbligazioni relative a prestazioni o
servigi non previste dalle tabelle che hanno determinato i detti
prezzi d'imperio per i trasporti su strada, pattuendo con il
mittente un compenso globale, non possono dirsi violati i prezzi
d'imperio qualora risulti che le parti (rispettati i prezzi
d'imperio) convennero l'ulteriore compenso appunto in relazione
alle maggiori e diverse prestazioni richieste ed effettuate
ed ai servizi concordati e resi dal vettore".
Dalla lettura di detta motivazione mi sembra indubbio che la
Corte distingua, invero, le due tipologie contrattuali negando
l'applicazione delle tariffe di legge al contratto d'appalto,
fermo restando che la parte attinente il servi-zio di trasporto,
contenuta nel contratto d'appalto. debba rispettare i prezzi
d'imperio. La Corte, poi, chiarisce tale importante principio
concludendo: "ora, nella specie, la Corte di merito, ha
con esauriente motivazione, ritenuto che il prezzo convenuto
era desti-nato non solo a coprire il prezzo puro di trasporto
ma anche quello relativo a tutte le operazioni di carico o scarico,
le altre relative al rilascio del foglio di viaggio, e, inoltre,
la maggior responsabilità che sul vettore veniva ad incombere
per essersi esso assunto, a richiesta degli attuali ricorrente,
anche la responsabilità e la qualità di mittente,
secondo quanto era consentito dalle norme in vi-gore ... e la
Corte ha anche ritenuto che l'ulteriore compenso così
pattuito fra le parti attraverso il prezzo globale di trasporto
era adeguatamente dovuto proprio dalla richiesta e dalla prestazione
di tutti questi ulteriori non indifferenti servigi..."
Dalla lettura di quanto sopra ritengo che così come supportata
la sentenza del Tribunale di Genova non dovrebbe superare il
vaglio dell'eventuale impugnazione e, comunque, non appare una
sentenza che possa avere un seguito in giurisprudenza, soprattutto
con le ventilate conseguenze nefaste per l'autotrasporto.
Da ultimo segnalo che, a giudizio del Tribunale di Genova, gli
accordi particolari di cui all'art. 13 del DM 18.11.82 non sono
validi se non sottoscritti da tutti i soggetti legittimati ed
indicati nell'art. 13 della L. 298/74. Nel corso di specie l'accordo
dichiarato nullo era stato firmato solamente, da una parte,
dal mittente e, dall'altra, dall'Anita, Fai e Fita.....
Quanto pubblicato su questo sito non riveste carattere pubblicitario, vietato dagli artt. 17 e 18 del
Codice Deontologico Forense, ma puramente informativo ed estrinsecazione di attività professionale natt.it - http://www.natt.it/